Dal 1° gennaio 2017 in assenza di risposta al reclamo o in presenza di risposta ritenuta insoddisfacente, il CLIENTE potrà proporre un’istanza di conciliazione. Il Servizio Conciliazione dell'Autorità è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l'operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo.
Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione necessario per l'accesso alla giustizia ordinaria, cioè tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio, così come previsto dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione - TICO), che attua l'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e l'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.
Possono attivare il Servizio Conciliazione:
In caso di cliente dual fuel (fornitura congiunta di energia elettrica e gas), è sufficiente rientrare in una delle tipologie indicate sopra. E' possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all'operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo e, comunque, non oltre un anno dalla data di invio del reclamo stesso.
Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia:
Il cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line seguendo la relativa procedura collegandosi al sito: https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm
Trenta
via Fersina 23
38123 TRENTO