L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un’autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
Un’autorità indipendente è un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni in base alla legge istitutiva e ai propri procedimenti e regolamenti dotata di un elevato grado di autonomia nei propri giudizi e valutazioni rispetto all’esecutivo. I poteri di regolazione settoriale fanno riferimento alla determinazione delle tariffe, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, in servizi in cui il mercato non sarebbe in grado di garantire l’interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.
L’Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri (1).
I cinque componenti l’Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti), dalle Commissioni parlamentari competenti .
I componenti sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili.
A tutela dell’indipendenza dell’Autorità è fatto esplicito divieto ai suoi componenti di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione e di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza; il divieto si estende anche ai quattro anni successivi alla cessazione dell’incarico.
(1) articolo 1 comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia."
Anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 239, l'organo collegiale era costituito dal presidente e da due membri ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481.
L’Autorità ha sede in Milano e si avvale di un ufficio in Roma.
L’Autorità è operativa dal 23 aprile 1997, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di organizzazione e funzionamento. In tale data sono state trasferite all’Autorità le funzioni relative alle sue attribuzioni, fino ad allora esercitate da altre amministrazioni pubbliche.
I componenti attualmente in carica, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 2003, sono individuabili:
https://www.arera.it
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e tenuto conto delle normative dell’Unione europea in materia.
Il Governo indica all’Autorità, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.
L’Autorità formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento, presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.
L’Autorità disciplina autonomamente i procedimenti volti all’adozione dei propri provvedimenti di interesse generale e gode di autonomia organizzativa definendo i propri regolamenti per quanto riguarda l’organizzazione interna, il funzionamento e la contabilità.
Il finanziamento dell’Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, i quali contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.
L’Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla legge n. 481 del 1995 con cui si vuole "garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza" nei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché "assicurare adeguati livelli di qualità" dei servizi.
Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando "la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ...".
Il sistema tariffario deve inoltre "armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse".
Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
In base alla legge n. 481 del 1995 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nello svolgere le proprie funzioni di regolazione e controllo ha competenze in materia di:
Tariffe
Fissazione delle tariffe base per i servizi regolati intese come prezzi massimi al netto degli oneri fiscali e loro aggiornamento con il metodo del price cap (ovvero "limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale"). Il metodo del price cap pone un vincolo alla crescita annua delle tariffe pari alla differenza fra tasso programmato di inflazione e aumento della produttività conseguibile dall’impresa esercente il servizio, più altri fattori eventualmente riconosciuti in tariffa quali i recuperi di qualità del servizio.
Qualità del servizio
Definizione delle direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, dei livelli generali e specifici di qualità dei servizi e dei meccanismi di rimborso automatico agli utenti e consumatori in caso del loro mancato rispetto; vigilanza sul rispetto dei livelli di qualità definiti dall’Autorità e sull’adozione delle Carte dei servizi. I livelli di qualità possono riguardare aspetti di natura sia contrattuale (come tempestività di intervento e risposta a reclami), sia tecnica (come la continuità dei servizi e la sicurezza).
Forme di mercato
Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento in merito alle forme di mercato e al recepimento e attuazione delle direttive europee.
Concorrenza
Segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato della sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n 287, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al proprio controllo.
Concessioni
Formulazione di osservazioni e proposte al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione; trasmissione di proposte al Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato sugli schemi di concessione, convenzione e autorizzazione e sul rinnovo o la modifica di quelli esistenti.
Separazione contabile e amministrativa
Emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa delle diverse fasi dei servizi dell’energia elettrica e del gas. La separazione risponde agli obiettivi di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici operanti nei settori regolati, di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni e di assicurare la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza.
Verifica e controllo
Controllo delle condizioni di svolgimento dei servizi, con poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione, determinando i casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori.
Reclami e istanze
Valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di erogazione dei servizi.
Risoluzione di controversie
Gestione di procedure di conciliazione e arbitrato in merito a controversie fra utenti e soggetti esercenti.
Informazione e trasparenza
Diffusione e pubblicizzazione di conoscenze relative alle condizioni di erogazione dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali.
Per l’emanazione dei propri provvedimenti l’Autorità si basa sia su procedure disciplinate da propri regolamenti sia su regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare per le procedure relative agli interessi individuali e quelle relative alla conciliazione e l'arbitrato.
Nel caso di adozione di atti normativi o con carattere generale, l’Autorità apre un procedimento in cui designa un funzionario responsabile per gli adempimenti necessari e, fra i propri componenti, un relatore con il compito di illustrare gli esiti dell’attività preparatoria e una proposta di decisione. Il procedimento fissa il termine entro il quale è possibile fare pervenire osservazioni scritte e, ove necessario, le eventuali procedure di consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative.
Nel caso di reclami, istanze, segnalazioni o altri elementi raccolti dagli uffici dai quali emergano gli estremi di un possibile intervento di competenza dell’Autorità finalizzato all’adozione di provvedimenti a carattere individuale l’Autorità opera attenendosi ai criteri del procedimento definiti dal DPR n° 244/01. Questi definiscono le modalità e i termini di avvio del procedimento, lo svolgimento delle attività istruttorie, le eventuali perizie, consulenze e audizioni, le condizioni della chiusura del procedimento e la deliberazione del provvedimento.
Nell’adozione dei principali provvedimenti con carattere generale l’Autorità segue criteri di trasparenza. Viene dato ampio spazio alla consultazione con i soggetti esercenti e le associazioni rappresentative di interessi (associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori) attraverso la diffusione di documenti e la raccolta di osservazioni scritte eventualmente discusse nel corso di audizioni collettive e individuali che precedono l’emanazione dei provvedimenti.
La legge istitutiva prevede la convocazione di audizioni periodiche con le formazioni associative. Tali audizioni sono disciplinate da uno specifico regolamento che permette alle associazioni di portare all’attenzione dell’Autorità questioni particolari e urgenti proponendone l’inserimento nell’ordine del giorno.
In base alla legge istitutiva l’Autorità pubblica i principali atti e provvedimenti in un Bollettino. Gli atti e i provvedimenti con carattere generale vengono pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet.
È possibile ricorrere contro le decisioni dell’Autorità presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. L’appello avverso le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale può essere proposto al Consiglio di Stato.
Il processo di integrazione europea e di realizzazione del mercato unico rende decisive, anche nel caso dei mercati dell’elettricità e del gas, le politiche sovranazionali e di coordinamento degli organismi comunitari.
L’Autorità intrattiene relazioni bilaterali con tutti i regolatori europei e in particolare con i regolatori dei paesi confinanti a motivo degli aspetti regolamentari relativi agli scambi transfrontalieri di energia. Ha inoltre sviluppato numerose relazioni con regolatori nuovi o in via di costituzione, soprattutto dei paesi candidati all’Unione europea e di altri paesi dell’Europa in transizione che intendono analizzare da vicino il modello italiano.
L’Autorità collabora infine con tutti gli organismi internazionali interessati al tema dell’apertura dei mercati energetici e a materie correlate alle sue attività istituzionali.
Trenta
via Fersina 23
38123 TRENTO